L’art. 4 della legge 300/1970 (cd. “Statuto dei lavoratori”), come riformulato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, attuativo del cosiddetto “Jobs Act” (ovvero legge delega n. 183/2014) e integrato, in seguito, dal D.Lgs. n. 185/2016, stabilisce le modalità con le quali il datore di lavoro può impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Il datore di lavoro che abbia intenzione di installare un impianto di videosorveglianza dovrà prima dell’installazione stessa:
Oppure, in assenza:
In assenza dell’accordo o dell’autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e sanzionata secondo le disposizioni dell’art. 171 del D.lgs. 196/2003 dall’art. 38 dello Statuto, nonché per condotta antisindacale dall’art. 28 sempre dello Statuto.
Le sanzioni prevedono come minimo multe da € 154,00 a € 1.549,00 o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.
N.B.= Nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), l’installazione di impianti audiovisivi, sistemi di localizzazione satellitare e di altri strumenti dai quali derivi, anche potenzialmente, la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è consentito per almeno una delle seguenti finalità:
La nostra società è in grado di guidare il datore di lavoro all’ottenimento del nullaosta sia se l’impianto è già installato ma non autorizzato sia nel caso in cui ne venga montato uno nuovo.
I nostri tecnici si occupano di produrre la documentazione necessaria all’autorizzazione e di inoltrare la stessa all’Ispettorato del Lavoro, tramite l’elaborazione di:
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