Chiarimenti
Riunione Periodica E Medico Competente Coordinatore
L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi, la domanda era la seguente: “Nel caso di convocazione della riunione periodica, l’invito deve essere esteso solamente al medico coordinatore o a tutti i medici nominati?”
Facciamo un passo indietro per dare delle indicazioni in materia di medici del lavoro nominati. Il D. Lgs. 81/08 prevede che, in caso di aziende con più unità produttive, in caso di gruppi di imprese o in caso la valutazione dei rischi ne rilevi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più di un medico competente, i quali saranno poi direzionati da un medico competente coordinatore.
Il medico competente coordinato ha, a tutti gli effetti, gli stessi obblighi indicati nel testo unico:
- Sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa
- Collaborare alla stesura del DVR e di conseguenza alla stesura del programma della sorveglianza sanitaria
- Visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno
- Partecipare alla riunione periodica, ove prevista o comunque effettuata
Ovviamente, il medico coordinato provvederà ad espletare questi obblighi nella sede aziendale di sua competenza. Per molti dei punti, la linea di demarcazione tra i compiti del medico coordinato e il medico coordinatore è chiara, ma cosa fare quando questo confine sembra nebuloso?
Il CIMO ha cercato di fugare ogni dubbio chiedendo aiuto alla Commissione per gli interpelli che ha prontamente dissipato la nebbia: la stessa ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.
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